Giudice Sportivo: ammende per Pescara e Virtus Entella

Giudice Sportivo: ammende per Pescara e Virtus Entella

Tifosi Pescara in Pescara-Ternana

Multate le due squadre in lotta con la Ternana per la vittoria del campionato

Fioccano le multe decretate dal giudice sportivo per molte squadre del Girone B. L’ammenda più corposa va al Pescara che è stato multato di € 1.500,00 “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. tra l’11° e il 13° minuto del primo tempo, quattro petardi, di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze; 2. al 16°, 22°, 32°, 37°, 42° e al 43° minuto del primo tempo, al 20° e al 40° minuto del secondo tempo, nove petardi di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

Multati altri club del Girone B

Non solo il Pescara, anche altre società del girone che interessa la Ternana sono state punite dal Giudice Sportivo:

AMMENDA € 1.200,00 TORRES A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 24° minuto del secondo tempo, due bicchieri pieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per assenza del medico sociale durante la gara. Misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per condotta sub A) e € 1000 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. e dell’art 66 comma 1 delle NOIF, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, 94/315 r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

PINETO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato, parti della rete di recinzione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).

VIRTUS ENTELLA per avere uno dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).