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Lega Pro, modificato il regolamento sul minutaggio dei giovani

Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, acquisito il parere di tutti i membri del Consiglio Direttivo; tenuto conto:

– delle vigenti disposizioni regolamentari sull'impiego di giovani calciatori, ai fini della ripartizione delle risorse derivanti dal D.lgs 9/2008 e succ. mod.;

– del dettato di cui all'articolo 4.6 del Regolamento minutaggio giovani stagione sportiva 2018/2019, in forza del quale il Consiglio Direttivo può apportare modifiche tecniche ed interpretative al regolamento al fine di consentire alle società sportive una corretta applicazione dello stesso;

attesa la necessità di dover introdurre precisazioni tecniche al fine di una corretta applicazione delle disposizioni regolamentari

DISPONE

La pubblicazione del presente Regolamento sull'impiego di giovani calciatori contenente modifiche tecniche e interpretative alla normativa prevista dall'articolo all'articolo 4.6 del Regolamento minutaggio giovani stagione sportiva 2018/2019 della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Le presenti disposizioni troveranno applicazione nella stagione sportiva 2018/2019.

Art. 1 Lista Calciatori

1.1. Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato devono, pena le sanzioni previste dal successivo comma 5, utilizzare la “lista calciatori”, il cui Modello è allegato al presente Comunicato, composta da un massimo di 22 calciatori come di seguito specificato:

A) fino ad un massimo di n. 14 calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1996;

B) fino ad un massimo di un calciatore che, indipendentemente dall’età, sia stato tesserato per la medesima Società per almeno quattro stagioni sportive anche non consecutive (escludendo dal calcolo la stagione in corso) (calciatore bandiera);

C) fino ad un massimo di un calciatore che, indipendentemente dall’età, sia cresciuto nel settore giovanile del club. Per essere considerato tale il calciatore dovrà essere stato tesserato per la medesima Società per almeno quattro stagioni sportive anche non consecutive nelle squadre

agonistiche del settore giovanile del club (Berretti, Under 17, Under 15, Allievi Prov/Reg; Giovanissimi Prov/Reg, Esordienti) (calciatore settore giovanile).

D) i rimanenti posti della lista potranno essere occupati da calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1996 (classe di età 1996 e 1997);

1.2 I calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1998 potranno essere utilizzati senza limitazioni nel numero e senza necessità di inserimento nella lista.

1.2 bis Le società retrocesse dalla Serie B in deroga a quanto previsto al punto 1.1, per la stagione 2018/2019, alla luce delle norme di autoregolamentazione in vigore nella serie superiore, solo nel caso in cui al 30 giugno 2018 abbiano in essere contratti con 18 calciatori

cd. over, inclusi i cd. bandiera e settore giovanile, validi anche per la stagione 2018/2019, potranno utilizzare 16 calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1996. In tal caso non potranno essere inseriti nella lista nuovi calciatori over, bandiera o settore giovanile tesserati dopo il 1 luglio 2018.

Resto inteso che le società indicate al comma precedente potranno comunque decidere di non avvalersi della suindicata deroga e potranno quindi presentare una lista calciatori conforme alle disposizioni di cui all’art. 1.1. In tal caso potranno essere inseriti nella lista nuovi calciatori

over, bandiera o settore giovanile tesserati dopo il 1 luglio 2018.

1.3 La presentazione di liste che non rispettino i suindicati requisiti, verrà a tutti gli effetti considerata come “mancato deposito” e darà luogo all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 5.

1.4 Ai fini del computo delle stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) in cui il calciatore bandiera è stato tesserato per la medesima Società il tesseramento nel corso di una singola stagione sportiva (dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo) deve essere mantenuto

continuativamente per un periodo non inferiore a cinque mesi.

Art. 2 Sanzioni

2.1 Il Consiglio Direttivo di Lega, in caso di violazione della normativa prevista all’art. 1, ovvero nel caso in cui la Società utilizzi in gare ufficiali di Campionato uno o più giocatori non inseriti nella Lista, dopo aver concesso un termine per eventuali difese, dispone le seguenti sanzioni:

a) decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento sul c.d. “minutaggio” in caso di mancato deposito della Lista in data antecedente alla disputa della prima partita ufficiale di Campionato della stagione sportiva; qualora il deposito venga effettuato tardivamente, la società sportiva dovrà altresì corrispondere una sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel deposito;

b) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 10.000,00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa;

c) nel caso di reiterazione della precedente violazione, cioè quando una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 20.000.00 per ogni calciatore

“fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa;

d) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga per la terza volta nella medesima stagione sportiva o in una giornata del girone di ritorno o nel corso dei play-off e play-out del Campionato, la Società

inadempiente sarà esclusa dalla ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento sul c.d. “minutaggio” ed alla stessa verrà irrogata una sanzione di € 50.000,00 per l’utilizzo di ogni calciatore fuori lista per ogni partita;

e) le sanzioni previste ai punti b, c, d saranno cumulativamente applicate anche nel caso di mancato deposito della lista; in tale ipotesi infatti tutti i calciatori utilizzati in una gara di Campionato verranno considerati “fuori Lista”.

2.2. Gli importi di cui alle sanzioni irrogate saranno di competenza della Lega Pro; l’esclusione dalla ripartizione dei corrispettivi di cui al “minutaggio” determinerà l’incremento della c.d. “quota minuto” a favore di tutte le altre società associate.

Art. 3 Variazioni lista ed efficacia

3.1 La lista può essere variata solo durante il periodo dei trasferimenti. Fanno eccezione le sole ipotesi previste ai successivi articoli 3.3 e 3.4.

3.2 La lista diventa definitiva alla data di chiusura di ciascun periodo dei trasferimenti e quindi non più soggetta a variazioni, salvo le ipotesi previste ai successivi articoli 3.3 e 3.4, sino all’apertura del successivo periodo dei trasferimenti.

3.3 La lista incompleta può essere integrata sino al massimo numero consentito, anche al di fuori dei periodi dei trasferimenti, esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori svincolati o di calciatori professionisti già tesserati per la società ed inizialmente esclusi dalla lista.

3.4 Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nella lista un portiere con un altro portiere, nonché integrare le liste con un portiere, ovvero sostituire in qualsiasi momento un calciatore con cui sia intervenuta una risoluzione di contratto – consensuale o per inadempimento – con un altro calciatore già tesserato per la medesima società o svincolato.

3.5 Affinché le variazioni della lista, intervenute durante o fuori dai periodi di trasferimento, abbiano efficacia, le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e notificate alla Lega mediante comunicazione a mezzo pec segreteria-legapro@legalmail.it, da inviarsi alla Lega prima dell’inizio della gara, con successiva consegna di copia della medesima comunicazione al delegato di gara della Lega Pro. In difetto di notifica preliminare e/o di successiva consegna al delegato di Lega della predetta comunicazione, il calciatore inserito ed utilizzato in gara ufficiale verrà considerato, anche agli effetti di cui all’art. 2, “fuori lista”.

Art. 4 Ripartizione risorse e criteri di calcolo del “minutaggio” 

4.1 Premesso che ai sensi dell’art. 22 D. Lgs 9/2008 (Legge Melandri) per come novato dalla L. n. 225/2016, “L’organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per commercializzazione dei diritti di cui all’art. 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio” e che alla luce del dettato normativo il

minutaggio è da annoverarsi nell’ambito della voce “formazione e per l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili”, le risorse del minutaggio verranno ripartite in ottemperanza alle disposizioni di Legge e al Regolamento del Fondo di Mutualità FIGC, nonché in base alla percentuale che l’Assemblea di Lega Pro riserverà alla sopra specificata voce dei costi spesabili. 

4.2 Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio: 

a) ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria alla 7^, alla 14^, alla 21^, alla 28^ ed alla 35^ giornata e successivamente erogata; non verranno presi in considerazione i minuti giocati dalla 36° alla 38° giornata pur rimanendo operante la normativa sulle liste over;

b) al termine della regular season si procederà al conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni a conguaglio;

c) dette quote saranno calcolate in base all’effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato attraverso:

 computo del totale dei minuti-giovani assommati da tutti i club; 

 individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un “quoziente giovani” per minuto giocato;

 assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati;

d) incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria del campionato diretta(+10%) e decremento in caso di retrocessione diretta (-20%);

e) al termine del girone d’andata è previsto un ulteriore decremento del quoziente-giovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per l’ultima classificata qualora il distacco dalla penultima classificata sia superiore agli 8 punti;

f) al termine del girone d’andata è altresì previsto un decremento del quoziente-giovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per la penultima classificata qualora il distacco dalla terzultima classificata sia superiore agli 8 punti; in tal caso è applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al punto e), un decremento del quoziente-giovani pari al 30% indipendentemente dal distacco dalla penultima classificata;

g) al termine della stagione regolare è previsto un ulteriore decremento del quozientegiovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per l’ultima classificata qualora il distacco dalla penultima classificata sia superiore ai 10 punti;

h) al termine della stagione regolare è altresì previsto un decremento del quozientegiovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per la penultima classificata qualora il distacco dalla terzultima classificata sia superiore ai 10 punti; in tal caso è applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al punto g), un decremento del quoziente-giovani pari al 30% indipendentemente dal distacco dalla penultima classificata;

i) la società che con riferimento a ciascuna tranche raggiunga la soglia minima di 1890 minuti giocati da calciatori tesserati con status 04 e 09, avrà diritto ad un incremento della quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, per ciascuna tranche pari al 10%;

j) la società che con riferimento a ciascuna tranche superi la soglia di 2520 minuti giocati da calciatori tesserati con status 04 e 09, avrà diritto ad un incremento della quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, per ciascuna tranche pari al 15%.

4.3 La quota dei tesserati con status 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione:

 0,60 classe di età 1996;

 0,80 classe di età 1997;

 1,00 classe di età 1998;

 1,20 classe di età 1999;

 1,40 classe di età 2000 e seguenti.

4.4 La quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, verrà incrementata del 50% per la stagione 2018/2019 nel caso in cui il giovane calciatore provenga dal proprio settore giovanile, con un tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive consecutive. Al fine di consentire una programmazione a medio – lungo termine si prevede sin d’ora che la quota di cui all’art. 4.3 verrà incrementata del 75% per la stagione 2019/2020 e del 100% per la stagione 2020/2021 nel caso in cui il giovane calciatore provenga dal proprio settore giovanile, con un tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive consecutive. 

4.5 Ai fini del calcolo del “minutaggio” rientrano nel computo anche le prestazioni sportive di quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B a condizione che per gli stessi sia 

contestualmente previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda.

Non verranno considerati ai fini del calcolo del “minutaggio” quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B, ma per i quali sia previsto un premio e/o indennizzo in favore

della società di Serie A e B.

Saranno considerati ai fini del calcolo del “minutaggio” quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo oneroso da società di Serie A e B, a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo, pagato in corso di stagione sportiva, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della cessione o del trasferimento e dell’ammontare del compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda.

4.5-bis Ai fini del calcolo del minutaggio, non rientrano nel relativo computo le prestazioni sportive dei giovani di serie qualora le stesse vengano rese in gare di Campionato non già per scelta tecnica, bensì in sostituzione dei calciatori professionisti (iscritti in lista calciatori) che si siano resi indisponibili per stato di agitazione/sciopero derivante dal mancato pagamento degli emolumenti e comunicato tramite l’associazione di categoria. 

4.6 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle società una corretta applicazione della stessa.

Marina Ferretti

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Marina Ferretti

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