Money Gate, tutti prosciolti e l’Avellino tira un sospiro di sollievo

Fine dell'incubo per l'Avellino: nel processo Money Gate tutti i deferiti sono state prosciolti, ne ha dato comunicazione poco fa la Figc. 

"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – presieduto da Cesare Mastrocola ha disposto il proscioglimento di tutti i deferiti nell’ambito del procedimento relativo alla gara Catanzaro-Avellino disputata il 5 maggio 2013. Il Procuratore Federale aveva deferito i due club e sette tesserati delle due società per aver posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale del match valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro Girone ‘B’ della stagione sportiva 2012/13".

Hanno avuto ragione le relative difese, troppo scarsi gli elementi probatori alla base delle accuse come sempre sostenuto dall'avvocato Chiacchio. L'Avellino e i suoi tesserati escono puliti da questa vicenda, come da tutti pronosticato e auspicato, ora la testa può tornare solo al campo.

Di seguito uno stralcio delle motivazioni della Procura: "Preliminarmente il Tribunale Federale ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, in ragione del fatto che il deferimento appare infondato. Alla stregua degli atti allegati al deferimento a supporto delle ragioni accusatorie, infatti, il Collegio ritiene che non si sia raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della fondatezza dell’impianto accusatorio. Va effettuata una necessaria premessa. Il deferimento sconta una evidente carenza probatoria della Procura Federale che, agli atti del processo, non solo non ha prodotto le perizie delle trascrizioni integrali delle intercettazioni (atti questi che non risultano trasmessi dalla Procura della Repubblica di Palmi), ma non ha neanche depositato l’ordinanza di custodia cautelare e l’informativa della Polizia giudiziaria poste a base di tutto l’impianto accusatorio; si è limitata, invero, a depositare esclusivamente gli interrogatori formulati dalla stessa Procura Federale, liddove tutti i deferiti hanno negato la commissione dei fatti come contestati. Nell’ambito del processo sportivo, che non può non seguire i principi generali tipici del processo di parte, la Procura Federale ha indubbiamente l’onere di allegazione dei fatti e delle prove che intende assumere a fondamento del proprio deferimento e sulla base dei quali il giudice è tenuto a fondare la propria decisione. Agli atti vi è esclusivamente l’atto di deferimento, nel quale sono riportati stralci degli atti del procedimento penale che, tuttavia, senza la necessaria fonte di prova, risultano del tutto decontestualizzate e, soprattutto, allo stato degli atti, non trovano alcun riscontro nei richiami formulati nel deferimento. Più volte, ad esempio, nell’atto di deferimento si fa riferimento ad allegati all’informativa della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che, tuttavia, non sono presenti negli atti processuali del presente deferimento. Analogamente non sono presenti agli atti del deferimento le valutazioni complessive, compendiate nell’Ordinanza di custodia cautelare, che il giudice delle indagini preliminari ha formulato sui fatti esposti nel deferimento, utili al fine di consentire al questo Collegio, una visione più completa dei fatti esposti. Lungi dall’essere una mera valutazione formale, la mancata allegazione delle fonti di prova e degli elementi essenziali da cui attingere per delineare il quadro generale degli illeciti che si ritengono perpetrati, il contesto nel quale gli stessi si ritiene siano stati realizzati e l’effettiva valutazione complessiva del quadro probatorio prodotto, induce a ritenere il deferimento stesso del tutto sprovvisto del supporto fattuale-giuridico necessario per consentire a questo Collegio di effettuare un approfondito esame dei fatti. (…)

Alla luce degli atti prodotti in giudizio, quindi, non può ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio che vi sia la certezza del raggiungimento di un accordo finalizzato ad alterare il risultato della partita Catanzaro-Avellino in assenza di alcun riscontro – in atti – in ordine ad un contatto diretto con i vertici istituzionali dell’Avellino coinvolti nell’indagine prima e dopo la partita stessa (tranne l’incontro mai negato al bar dello stadio nell’imminenza della gara), di un effettivo coinvolgimento di tutti i calciatori nella vicenda in questione, di alcun contatto successivo fra i due Presidenti (il Cosentino pare – per espressa affermazione delle parti non riscontrata, tuttavia, agli atti, in assenza del necessario supporto probatorio – sia stato intercettato sia telefonicamente che ambientalmente per un discreto lasso di tempo), nonostante, appunto, il Cosentino avesse vantato rapporti di amicizia con “i Presidenti” dell’Avellino (anche quest’affermazione appare contraddittoria giacché dagli atti non emerge quali siano i due Presidenti nella Società avellinese). Né la Procura ha prodotto alcun filmato della partita idoneo a supportare le affermazioni circa i presunti volontari errori del Russotto. Orbene, in assenza di ulteriori e piú pregnanti riscontri fattuali, si ritiene che tali elementi non possano essere ritenuti sufficienti a far ritenere sussistente, allo stato degli atti, la condotta ascritta agli odierni deferiti, pur prendendo atto della obiettiva difficoltà di ricostruire dettagliatamente fatti che risalgono ad una stagione sportiva ormai risalente nel tempo e sulla quale non sembra, da quanto esposto nel deferimento, che la Procura della Repubblica di Palmi abbia svolto accertamenti mirati nell’immediatezza dei fatti".