Cosenza e Ternana, due volti della stessa medaglia

Il club calabrese deferito per mancati pagamenti di fine stagione, i rossoverdi in regola giocheranno in C perché retrocessi sul campo

Il calcio può essere bellissimo, terribile e anche di difficile comprensione. Ed è su quest’ultimo aspetto che vogliamo accendere un riflettore. Tutto nasce dal deferimento del Cosenza Calcio, a titolo di responsabilità propria e responsabilità diretta, per non aver pagato le ritenute Irpef e i contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in scadenza, per le mensilità aprile-maggio e per aver depositato presso la Co.Vi.So.C il 1° luglio una dichiarazione attestante circostanze non veritiere. 

Il club calabrese ha chiuso la stagione regolare in nona posizione ma l’ha fatto, come stabilito dal Procuratore Federale non rispettando e, non ce ne voglia nessuno, fatto ancora più grave producendo documentazione non veritiera.

Di seguito la nota ufficiale della FIGC.

Il procuratore federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare il Cosenza Calcio, a titolo di responsabilità propria e responsabilità diretta, e Roberta Anania, all'epoca dei fatti consigliere delegato e rappresentante pro tempore del club calabrese:

per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5) e per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S.

per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024 e per aver deposito presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.

per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6) e per la  violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S.

per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti ad alcuni tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024 e per aver deposito presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.