Ecco quando la giustizia sportiva ha parlato dell’illecito sportivo del Catania

Ecco quando la giustizia sportiva ha parlato dell’illecito sportivo del Catania

Ieri Ranucci in conferenza stampa ha parlato di una società che per via di un illecito sportivo non avrebbe potuto essere inserita nella lista dei ripescaggi. Senza troppi giri di parole questa società è il Catania, sanzionata per illecito sportivo, appunto, nel 2016 per a causa della partita contro il Bologna. Di questo episodio ne abbiamo parlato noi di TernanaNews e anche diversi organi di stampa nazionali, alcuni dei quali bollati come poco credibili dalla stessa società etnea. Noi eravamo sicuri di quanto scritto, ma per rispetto proprio del Catania in una situazione così delicata, abbiamo preferito non insistere, pur continuando ad essere convinti dell’esistenza di questa sanzione che avrebbe potuto portare il Catania all’esclusione della lista. Ora però dobbiamo di nuovo tornarci, perché di fatto Ranucci è uscito allo scoperto dicendo che questo illecito è stato sottolineato anche nei dispositivi di sentenza di questi ultimi giorni, ma qualcuno continua a non crederci. Può andare a leggere se vuole il comunicato ufficiale n22/2018 del TFN dello scorso 1 ottobre, a pagina 13. Fra le motivazioni per cui non era stata emanata alcuna graduatoria ufficiale si legge che “non è dato conoscere ufficialmente neanche quali sarebbero state le Società concretamente interessate al positivo provvedimento di integrazione in quanto in possesso dei requisiti legittimanti la concessione della licenza”. Quindi non si conoscono le società aventi diritto. Per diversi motivi: nelle righe successive si fa riferimento ai ricorsi intentati da Ternana, Pro Vercelli e Siena nei confronti della decisione pro Novara e Catania (quella della derubricazione dell’illecito amministrativo) e poi si legge, sempre testualmente “nonché la presenza, per la società Calcio Catania, di una sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva e presunta ex art 7, commi 4 e 5 del CGS FIGC, scontata nella stagione sportiva 2016/17 per effetto del CU 24/TFN del 12 ottobre 2016 non impugnato da parte di alcuni dei deferiti (direttore sportivo p.t. Della Società Calcio Catania Spa e della stessa Società), sanzione, tra l’altro, che non si può prevedere come sarebbe stata valutata”. Quindi come pare evidente l’illecito sportivo esiste e nello stilare una graduatoria di ripescabili la Figc ne terrà conto. Solo per dovere di cronaca…