Collegio di Garanzia: inammissibile il ricorso della SPAL
La Sezione del Collegio di Garanzia sulle controversie in tema di ammissione/esclusione dalle competizioni professionistiche, presieduta dall’avv. Vincenzo Nunziata, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA RESPINTO il ricorso presentato dalla Società Alcione Milano Società Sportiva a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la Commissione Vigilanza Società di Calcio (COVISOC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e nei confronti delle società Casertana Football Club S.r.l., Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., Piacenza Calcio 1919 S.r.l. e Gelbison S.r.l., per l'annullamento e/o la riforma della delibera del Presidente del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale della FIGC n. 44/A del 24 luglio 2023, con cui è stata formulata la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024, con esclusione dalla procedura di ammissione della Società Alcione Milano Società Sportiva A R.L, nonché del suddetto comunicato; dei pareri espressi, in data 24 luglio 2023, nell'ambito della predetta procedura, dalla Commissione Criteri Infrastrutturali Sportivi-Organizzativi e dalla CO.VI.SO.C, sulla cui base è stata assunta la predetta delibera; di qualsiasi ulteriore atto, anche non conosciuto, prodromico, pregresso e/o successivo alla statuizione medesima, ivi compresi, ove occorrer possa, le note della LND del 18 e 21 luglio 2023, la nota della Lega Pro in data 19 luglio 2023, prot. 746/23, il Comunicato Ufficiale FIGC, n. 204/A, recante i criteri e le procedure per l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2023/2024, il Comunicato Ufficiale FIGC 205/A, nel combinato disposto con il Sistema delle Licenze Nazionali, di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 67/A del 9 novembre 2022, laddove dispone la previsione di un termine perentorio a pena di esclusione, indipendentemente dalla gravità degli inadempimenti; nonché, ove occorra, per l'annullamento, la revoca e/o la declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità del parere “Prot. Uscita N.0226822 del 17/07/2023” rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la Provincia di Milano, in data 17 luglio 2023, avente ad oggetto “richiesta Società Alcione Milano SSD a R.L. utilizzo Arena civica Gianni Brera per il Campionato Lega Pro 2023/2024 e Coppa Italia di Categoria”, con relativo verbale allegato e conseguentemente per l’accertamento del diritto della Società ricorrente ad essere ammessa ed utilmente inserita nella graduatoria di cui al Comunicato Ufficiale impugnato, al fine di poter divenire beneficiaria dell’emanando provvedimento di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C nella stagione sportiva 2023/2024; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso presentato dalla Società S.P.A.L. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l., per l’annullamento del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 43/A del 24 luglio 2023 del Consiglio Federale FIGC, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata resa nota la graduatoria per la riammissione nel Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2023/2024, in parte qua, nella parte che vede la controinteressata A.C. Perugia Calcio S.r.l. in una posizione nella graduatoria valevole per la riammissione al predetto campionato e relativi atti, pareri presupposti della COVISOC e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi richiamati nel comunicato di cui sopra, connessi; nonché, per quanto occorrer possa, con riferimento alle decisioni del Consiglio Federale, di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC nn. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023 e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo alla A.C. Perugia Calcio S.r.l., entro il termine previsto, del requisito dei Criteri Infrastrutturali contemplato dal Sistema di Licenze per il campionato di Serie B 2023/2024, di cui al Comunicato n. 66/A del 9 novembre 2022, come richiamato nei predetti comunicati; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai provvedimenti sopra richiamati, ove lesivo; HA, ALTRESI’, DICHIARATO INAMISSIIBLE IL RICORSO INCIDENTALE DEL PERUGIA CALCIO S.R.L.; HA, INOLTRE, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.
HA RESPINTO il ricorso presentato dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), e nei confronti delle società Casertana Football Club s.r.l., avverso il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale della FIGC n. 44/A del 24 luglio 2023, con cui è stata formulata la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024, che prevede, nell’ordine, il reinserimento delle società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l (seconda squadra), Casertana Football Club S.r.l., Piacenza Calcio 1919 s.r.l., Gelbison s.r.l. e, al contempo, l’esclusione della ricorrente; ; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.