Serie C, le decisioni del giudice sportivo: Gallo e Castelli dell’Entella saltano la Ternana
Costa cara la trasferta di Arezzo per la Virtus Entella, con i Liguri a cui vengono comminate le pesanti squalifiche del dirigente Matteo Superbi, dell’allenatore Fabio Gallo (due giornate), e dell’attaccante Davide Castelli (tre giornate). Squalifiche che vedranno l’allenatore e l’attaccante saltare l’importante trasferta di Terni contro la Ternana di mister Abate. Di seguito i dispositivi del giudice sportivo.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 13 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA.
SUPERBI MATTEO (VIRTUS ENTELLA)
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei
confronti dell’Arbitro in quanto proferiva ripetutamente nei suoi confronti frasi ingiuriose e
irrispettose per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
GALLO FABIO (VIRTUS ENTELLA) (due giornate)
per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
della squadra avversaria, in quanto entrava sul terreno di gioco e lo colpiva con una manata
all’altezza dell’addome, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da
una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra,
la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r.
IV Uff.).
CASTELLI DAVIDE (VIRTUS ENTELLA) (tre giornate)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, colpiva un avversario con una manata al volto,
72/267
senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da
una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra,
la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.