Ternana-Samb – Scatto il divieto di vendita di bottiglie in vetro e lattine
Grandi misure quelle adottate in occasione della partita di domani sera fra Ternana e Sambenedettese: oltre al divieto di trasferta per i non possessori di Fidelity Card del club rossoblu, oggi è arrivata anche una ordinanza del Comune di Terni in cui si vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine dello stadio. Dalle ore 15 di mercoledì 6 marzo fino alle ore 2 di giovedì 7 marzo, dunque, nessuna bottiglia o lattina nei bar accanto al Libero Liberati".
Ecco il testo dell'ordinanza:
"IL SINDACO
premesso che:
in data 06 marzo 2019, alle ore 20.30, è previsto presso lo stadio comunale L. Liberati lo svolgimento dell’incontro calcistico, valido per il campionato di serie C, Ternana – Sambenedettese; al riguardo è recentemente pervenuto il verbale del Gruppo Operativo Sicurezza tenutosi presso la Questura di Terni in data 01.03.2019, da cui si evince la richiesta di vietare in detta occasione la vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine, dalle ore 15.00 fino a due ore dopo il termine di tale incontro calcistico; con successiva nota assunta al protocollo generale del Comune di Terni al n. 32482 del 4.3.3019, la Questura di Terni ha precisato che il provvedimento di cui sopra dovrà più precisamente riguardare le attività di pubblico esercizio condotte in zona Stadio e più precisamente in Viale dello Stadio ai civici 20/22 e 31/33 ed in Strada San Martino al civico 41, oltre agli esercenti il commercio su aree pubbliche; detto incontro calcistico è notoriamente caratterizzato da una accesa rivalità tra le tifoserie e pertanto, al fine di prevenire episodi di violenza, occorre adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti ed in particolare quelli connessi all’ordine ed alla incolumità pubblica; la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati e dei contenitori metallici, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi, che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la rispettiva sicurezza ed incolumità; tali circostanze risultano note poiché ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione tramite tutti i mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando situazioni di allarme sociale; si rende indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possano compromettere il pacifico svolgimento dell’incontro calcistico in questione; visti al riguardo: l’art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48; l’art. 650 c.p.;
per quanto premesso, in adesione della proposta della Questura di Terni meglio illustrata in premessa
ORDINA
1. dalle ore 15.00 del giorno mercoledì 06 marzo 2019 sino alle ore 00.20 del giorno giovedì 7 marzo 2019, è vietata la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o metallici incluse le lattine, effettuata dai seguenti operatori commerciali: a) pubblico esercizio in Terni, Viale dello Stadio nn. 20/22; b) pubblico esercizio in Terni, Viale dello Stadio nn. 31/33; c) pubblico esercizio in Terni, Strada San Martino n. 41; d) esercenti il commercio su aree pubbliche concessionari di posteggio in zona Stadio L. Liberati od eventuali sostituti (cd. spuntisti). 2. fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro duecentosei). 3. Restano ferme le disposizioni di cui al capo III (Nettezza urbana e dell'abitato) del vigente regolamento di Polizia Urbana. 4. La presente Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione. 5. Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione. 6. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire: a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune; b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.
IL SINDACO (Avv. Leonardo Latini)".