CdS – Caso Gnahoré: La Ternana ricorre alla Corte Sportiva d’Appello
Archiviato dal colpo di tacco di Nicastro che aveva mandato in visibilio i perugini e fatto sprofondare nel più cupo degli scenari i ternani, il derby umbro giocato allo stadio Liberati lo scorso 12 febbraio e vinto per 0-1 dalla squadra di Bucchi torna clamorosamente d’attualità grazie al caso Gnahoré, il calciatore del Napoli oggetto di diversi spostamenti nelle ultime due sessioni di mercato e approdato infine al Perugia.
LA TESI TERNANA – La Ternana insiste sull’illegittimità del passaggio del calciatore in biancorosso e sostiene che il centrocampista francese, un anno fa protagonista di uno spaventoso incidente stradale durante la sua momentanea militanza al Carpi, avrebbe effettuato più di tre trasferimenti nella stessa stagione. Da qui la scelta sofferta del sodalizio presieduto da Simone Longarini di impugnare davanti alla Corte Sportiva d’Appello la decisione adottata dal Giudice Sportivo lo scorso 14 febbraio di respingere il ricorso presentato dai dirigenti ternani, un po’ a sorpresa senza nemmeno chiedere le memorie difensive al Perugia. La Ternana sostiene che sono state utilizzate "norme mai recepite nel nostro ordinamento sportivo" e pareri Fifa "mai divenuti norme" e contesta, inoltre, lo stesso visto di esecutività che blinderebbe, invece, il Perugia. Il responso del giudice sportivo sarebbe arrivato, peraltro, con una fretta inusuale che ha spinto la società a rilevare vizi procedurali e a contestare la posizione contrattuale di Gnahoré, modificatasi da un club all’altro.
ECCEZIONI – Ma a quali norme s’appella la Ternana per argomentare le eccezioni sollevate? "Noi sosteniamo che il calciatore Gnahoré nell’attuale stagione sia stato tesserato con quattro società diverse – spiega l’avvocato Fabio Giotti, il legale senese di fiducia della famiglia Longarini – in violazione dell’articolo 95 comma 2 delle Noif (che stabilisce tre club e 2 maglie, ndr). Il Giudice Sportivo non ha smentito tale eccezione. Anzi l’ha confermata, ritenendo valido il tesseramento con il Perugia perché i precedenti effettuati in questa stagione con il Napoli non si dovrebbero contare (in base all’articolo 103 bis delle Noif, risoluzione del prestito, ndr), quindi facendo risultare quello efettuato con il Perugia il terzo, anche se dallo storico del calciatore risulta essere il quarto". In realtà, il giudice parla di operazioni tecniche che sarebbero avvalorate dalla FIFA. Cosa replicate? "Noi contrastiamo questa tesi perché nel nostro ordinamento sportivo e neppure nelle norme della FIFA esiste un tesseramento “tecnico”. Inoltre, contestiamo l’applicazione dei pareri citati dal Giudice Sportivo al caso Gnahoré perché riguardanti precedenti rivolti a Udinese, Atalanta e Fiorentina per calciatori di loro interesse provenienti da federazioni estere".
PARERI – Il legale senese sottolinea, inoltre, l’impossibilità di conoscere prima della pronuncia del Giudice Sportivo questi pareri perché i destinatari erano solo le società interessate, fra l’altro tutte di Serie A. "Ci stiamo chiedendo come abbia fatto il Giudice di Serie B ad avere tali pareri, visto che non si tratta di atti normativi e non si riferiscono a Ternana e Perugia e né tanto meno a Eddy Gnahoré. Anche questo sarà un argomento di discussione in Corte Sportiva d’Appello. Per la Fifa ci sono dei tesseramenti che si qualificano come “tecnici” e non contano durante una stagione. Ma si tratta di un’eccezione alla norma e l’eccezione deve essere applicata solo in casi limite. Mentre per Gnahoré si dovrebbero giustificare due straordinarietà in pochi mesi e nella stessa stagione e questo non risulta da nessun parere. Inoltre la risoluzione del prestito dal Crotone al Napoli ha permesso al Perugia di negoziare un prestito biennale che non sarebbe stato possibile in caso di tesseramento del calciatore via Crotone con l’autorizzazione del Napoli. Anche ciò è sintomatico della rilevanza del tesseramento del calciatore con il Napoli che non può essere ignorato. Il visto di esecutività? Se non fosse stato rilasciato – conclude l’avvocato Giotti – non ci sarebbe stato da discutere sulla legittimità del tesseramento e comunque gli atti emessi dall’Ufficio Tesseramenti possono essere sottoposti alla valutazione degli organi competenti. E noi questo chiediamo». Insomma, per la Ternana il derby è ricominciato!
LA STRATEGIA DEL PERUGIA – Il punto di forza delle memorie difensive del Perugia, già presentate alla Corte Sportiva d’Appello e affidate al giurista napoletano Eduardo Chiacchio, al di là del 103 bis delle Noif, si basa sul cosiddetto "visto di esecutività" che il club biancorosso ha ottenuto dall’Ufficio Tesseramenti prima di far scendere in campo Gnahoré e che mette – secondo l’esperto legale sportivo – la società al riparo da ogni sorpresa e penalizzazione. Al massimo potrebbe essere invalidato il trasferimento del calciatore, ma mai la gara. Perché, anche nel caso in cui venisse accertato un tesseramento irregolare, la sanzione non dovrebbe mai essere retroattiva perché l’effetto dell’annullamento sarebbe comunque “ex nunc” (da ora) e giammai “ex tunc” (da allora). "A rafforzare la nostra tesi difensiva che assolve in pieno il Perugia – spiega l’avvocato Chiacchio – c’è il Comunicato Ufficale 362/A della Figc del 26 aprile 2016 che così dispone: “Dal giorno successivo alla data di visto di esecutività, consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore”. Disposizioni normative inequivocabili e che conferiscono la massima tranquillità al presidente Santopadre". L’udienza la prossima settimana a Roma.