Il Perugia aveva il visto di esecutività per schierare Eddy Gnahoré nel derby del Liberati con la Ternana, dunque è a posto. In sostanza, è la motivazione principale con cui anche la Corte sportiva d’appello federale respinge il ricorso della Ternana, che chiedeva il 3-0 asserendo che il calciatore fosse stato tesserato irregolarmente. La Ternana, però, è pronta ad andare al Collegio di garanzia del Coni, anche se il legale Fabio Giotti fa sapere che una decisione verrà valutata nei prossimi giorni dalla società e che, intanto, c’è da pensare alla partita con il Benevento. Le motivazioni parlano delle carte con le quali il Consiglio federale aveva disciplinato i termini di tesseramento per la stagione in corso e di un visto di esecutività indispensabile per tesserare e schierare un calciatore in mano al Perugia dal 31 gennaio. Conferma pure che il rilascio di un visto di esecutività non significa che un tesseramento non possa essere irregolare, ma prevede su questo che la società venga chiamata ad ulteriori adempimenti. Cosa che il Perugia non era tenuta a porre in essere. Primo commento dal mister dei grifoni Christian Bucchi, che si dice non sorpreso, proprio perché non c’era alcuna attesa. Squadra e tecnico, sempre sicuri della regolarità dell’operato della società, non si sono mai posti il problema. Ma al di là di tutto, nella sentenza mancano i riferimenti alle due regole che la Ternana richiama: l’articolo 95 comma 2 delle Norme organizzative interne federali (Noif) e l’articolo 5 comma 3 del Regolamento Fifa, secondo le quali un calciatore può essere tesserato nella stessa stagione da non più di tre squadre e messo in campo da non più di due. Né si specifica quali e quante società abbiano effettivamente tesserato Gnahoré. Giotti fa notare pure che nell’articolo 362 del documento del Consiglio federale sui tesseramenti, citato dalla sentenza, si specifica pure che le procedure sono comunque riconducibili proprio a quanto stabilito da Noif e Fifa. Potrebbe essere questo, dunque, l’aspetto sul quale continuare la battaglia. La Corte sportiva fa riferimento anche al parere del giudice sportivo, considerato da confermare ma da emendare: giudica non rilevante, "sebbene sussistente", l’aspetto per il quale la Ternana aveva contestato la decisione. Non tanto per il tempo necessario ad acquisire le tesi dei due contendenti, in quanto "non si è tradotto in un pregiudizio del diritto di difesa delle parti, in particolare della società ricorrente"; quanto per un supposto eccesso di potere nel basarsi su pareri Fifa. Ma anche questo è giudicato non rilevante ai fini della decisione.
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