Messaggero – I motivi dietro al ricorso respinto
Il giudice sportivo, dunque, decide sulla base dei passaggi e non del numero di tesseramenti avuti in questa stagione dal centrocampista Eddy Gnahoré, che secondo il ricorso della Ternana non avrebbe dovuto essere schierato e né tesserato dal Perugia. Il ricorso viene definito "infondato nel merito".
Per il giudice sportivo, fa fede la regolarità del nulla hosta avuto dal Perugia dalla Lega quando ha tesserato il calciatore, preso nel mercato di gennaio. Si cita il comunicato ufficiale del 26 aprile 2016 sui tempi di rilascio dei visti di esecutività e di possibilità di utilizzare un calciatore. Ma il vero punto del ricorso della Ternana, non era questo. Il vero punto era legato al fatto che il Perugia sarebbe la quarta squadra che in questa stagione tessera Gnahoré, a fronte di regole precise secondo le quali un calciatore professionista può essere tesserato da un massimo di tre società professionistiche in una stagione, senza che esistano altre norme che deroghino queste disposizioni. Per l'esattezza, l'articolo 95 comma 2 delle Norme organizzative interne federali e l'articolo 5 comma 3 del Regolamento Fifa. Il giudice fa anche riferimento a dei non meglio specificati "pareri della Fifa" legati a cessioni di contratto temporanee e definitive simili a quella tra Napoli e Perugia per Gnahorè e considera come solo "tecniche" alcune operazioni dei tesseramenti precedenti legati al calciatore. Da qui, l'infondatezza. La spunta la tesi del Perugia legata all'interpretazione sui passaggi, mentre viene bocciata quella della Ternana legata all'applicazione di precise norme sul tesseramento.