La facoltà di impugnare una o più sentenze sfavorevoli è inalienabile. Nel diritto sportivo tale facoltà è garantita dall’ART. N.54 e la tesi del Novara appare doppiamente infondata. Primo, il ricorso della Ternana presso la Commissione Federale di Appello non era meramente “adesivo” (a differenza di quelli di Pro Vercelli e Siena) e si ricollegava al ruolo di “parte resistente” svolto dalla stessa Ternana di fronte al Tribunale Federale Nazionale. Secondo, il mancato ricorso della F.i.g.c. al Collegio di Garanzia del C.o.n.i. non inficia in alcun modo la legittimità di quello rossoverde.
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